Carta d'identità elettronica (CIE)
Modalità di rilascio della carta di identità elettronica
È un documento che attesta l'identità, rilasciato ai cittadini (italiani e stranieri) residenti nel comune.
La durata della carta di identità è differenziata in base a tre fasce di età:
con validità fino alla data di compleanno del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Chi può richiedere la carta di identità elettronica
La CIE può essere richiesta da tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel comune con codice fiscale allineato fra Anagrafe del Comune ed Indice Nazionale delle Anagrafi (questa condizione viene verificata dal personale del Comune).
Non può essere rilasciata ai non residenti né agli iscritti A.I.R.E.
Dove rivolgersi: UFFICIO ANAGRAFE
Quanto costa: € 22,21. (in contanti)
Prenotazione obbligatoria
Per il rilascio/rinnovo della CIE è necessario prenotare un APPUNTAMENTO presso l'Ufficio Anagrafe, telefonando allo 0439 719902 dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
Acquisizione dati e consegna carta di identità
Il Comune identifica il cittadino, acquisisce la foto, la firma, le impronte digitali, il pagamento della carta di identità e rilascia ricevuta.
L'operazione di raccolta dei dati ha una durata di circa 15 minuti.
Alla fine della procedura viene consegnato all'interessato la scheda riepilogativa della richiesta del documento e contestualmente viene invece ritirata la precedente carta di identità (se in corso di validità).Il nuovo documento stampato dal Poligrafico dello Stato sarà pronto per la consegna entro 6 giorni lavorativi.
Per l'acquisizione dei dati è necessario presentarsi di persona con:
Cittadini italiani minorenni
Il minore di età tra i 12 e 18 anni deve essere presente personalmente con 1 fototessera e la tessera sanitaria provinciale. Se il documento è richiesto valido per espatrio i genitori, muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno sottoscrivere atto di assenso (mod 1151) per l'espatrio.
Nel caso uno dei due genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, l'atto di assenso può essere presentato da un solo genitore ma deve essere compilato e firmato dai due i genitori e consegnato assieme alle fotocopie del documento di riconoscimento di entrambi.
Se il documento è richiesto non valido per espatrio è sufficiente la presenza e la firma di un genitore.
Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Il richiedente che intende ottenere tale documento valido per l’espatrio deve inoltre sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (tali condizioni vengono riportate in calce vedi nota n. 2).
Rinnovo della carta di identità elettronica
La carta d’identità può essere rinnovata a partire dai 6 mesi antecedenti la scadenza.
Il Comune avviserà direttamente al proprio indirizzo tutti i residenti dell’approssimarsi della scadenza del documento.
Non è necessario richiedere una nuova carta d’identità nel caso di cambio di indirizzo, stato civile, titolo di studio o professione
Furto o smarrimento della carta d'identità elettronica
In caso di furto o smarrimento del documento ancora in corso di validità, oltre alla denuncia fatta alle competenti autorità di pubblica sicurezza, per ottenere un nuovo rilascio della carta di identità è necessario esibire un documento di riconoscimento o, in mancanza, si procederà all'identificazione mediante due testimoni maggiorenni.
Donazione organi e tessuti
Contestualmente alla richiesta o al rinnovo della carta di identità, il cittadino maggiorenne può esprimere direttamente al funzionario di anagrafe la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti.
Note
2) Elenco delle condizioni ostative al rilascio del passaporto
D.P.R. 6
agosto 1974, n° 649 (Disciplina
dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al
passaporto ai fini dell’espatrio):
Art. 1– L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista
dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, deve
sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d’identità, dichiarazione di
non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di
cui all’art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n° 1185.
In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l’autorità che
provvede al rilascio deve apporre sulla carta d’identità l’annotazione: “documento
non valido ai fini dell’espatrio”.
Legge 21
novembre 1967, n° 1185
Art. 3– Non possono ottenere il passaporto:
lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione
del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente
abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della
potestà sul figlio;
lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà
personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla
osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la
multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della
libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi
1 di reclusione o 2 di arresto;
lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero
ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge
27 dicembre 1956, n° 1423;
lett. g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto
dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano
regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.
L'elenco degli stati nei qual è consentito recarsi con la carta di identità è disponibile nel sito internet www.poliziadistato.it (selezionare Per il cittadino - passaporto - documenti validi per l'attraversamento delle frontiere).
Riferimenti normativi
UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE
Tel. 0439 719902 – Fax 0439.719999
E-mail: anagrafe@comune.canalsanbovo.tn.it
RESPONSABILE: Moretta Lorena